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REGOLAMENTO

Regolamento del concorso misto
“Bosch Climate Comfort Champion”
(di seguito il “Regolamento”)


1. Soggetto promotore

La società promotrice è Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale con sede legale a Milano, Via M.A. Colonna 35, Codice Fiscale e Partita IVA 00720460153 (di seguito la “Società Promotrice”).

2. Soggetto delegato

Top Class Promotion S.r.l. con sede legale a Pordenone, Via Mazzini 12/A, Codice Fiscale e Partita IVA 01193600937 (di seguito il “Soggetto Delegato”).

3. Tipologia e denominazione

Concorso misto denominato “Bosch Climate Comfort Champion” costituito da un concorso a premi e da una operazione a premi (di seguito complessivamente il “Concorso misto”) come di seguito regolamentato.

4. Periodo di validità

Il periodo di validità del Concorso misto è dal 01.05.2026 al 31.07.2026, con termine per la richiesta dei premi entro il 15.09.2026; l’estrazione del premio di cui al paragrafo 13 sarà svolta entro il 31.10.2026 (di seguito la “Durata”).

5. Destinatari e ambito territoriale

Destinatari sono esclusivamente le società di installazione professionale termoidraulica ed elettrica in possesso di Partita IVA ed avente sede in Italia (di seguito al singolare il “Partecipante” e/o l’“Installatore” e al plurale i “Partecipanti” e/o gli “Installatori”). È consentita una sola iscrizione per ciascun Partecipante / Partita IVA.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti diversi da quelli sopra menzionati (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: centri di assistenza Bosch; produttori; distributori; rivenditori; privati; agenzie di vendita).

6. Oggetto del Concorso misto

Oggetto del Concorso misto è una selezione di caldaie e climatizzatori (per i climatizzatori sono ritenuti validi ai fini della maturazione dei punti esclusivamente i codici delle unità esterne) a marchio Bosch il cui elenco è riportato al paragrafo 28 (di seguito i “Prodotti Bosch”) acquistati presso un rivenditore/grossista termoidraulico del canale professionale sul territorio italiano.

Sono esclusi dal Concorso misto tutti i prodotti diversi dai Prodotti Bosch, così come sono esclusi gli acquisti (anche se di Prodotti Bosch oggetto del Concorso misto) effettuati presso un qualunque canale diverso da quello suindicato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
• G.D.O. Grande Distribuzione Organizzata;
• G.D.S. Grande Distribuzione Specializzata;
• marketplace e-commerce;
• punti vendita del settore DIY (Fai da te).

7. Modalità di partecipazione al Concorso misto

La partecipazione è gratuita ed è riservata ai Partecipanti così come individuati al paragrafo 3 che rispettino congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

  1. si siano iscritti (1) tra il 01.05.2026 ed il 31.07.2026 sul sito www.comfort-champion.it di proprietà del Soggetto Delegato (di seguito il “Sito”) inserendo tutti i dati obbligatori, acconsentendo obbligatoriamente al trattamento dei propri dati personali per la partecipazione al Concorso misto e completando il processo di iscrizione; resta inteso che il consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali è facoltativo e non pregiudica l’iscrizione e la partecipazione al Concorso misto;

  2. abbiano acquistato i Prodotti Bosch oggetto del Concorso misto nel periodo compreso tra il 01.05.2026 ed il 31.07.2026; tale acquisto dovrà risultare da DDT (Documento di Trasporto) o fattura immediata emessa nei propri confronti ed avente data di emissione compresa tra il 01.05.2026 ed il 31.07.2026, riportante il modello e/o il codice articolo dei Prodotti Bosch acquistati (“Documenti di Acquisto”);

  3. abbiano caricato tra il 01.05.2026 ed il 04.08.2026 nell’area riservata del Sito (accedendo con le proprie credenziali personali) la foto/scansione dei Documenti di Acquisto aventi i requisiti previsti (2), tramite l’apposito strumento di caricamento, rispettando le seguenti istruzioni: caricare il documento integrale, nitido e chiaramente leggibile in ogni parte, in formato jpg o pdf e con un peso non superiore a 10 MB; può essere caricato un solo Documento di Acquisto per volta; la medesima procedura va rispettata per ciascun Documento di Acquisto avente i requisiti previsti.

I Documenti di Acquisto caricati saranno verificati con cadenza periodica da parte del Soggetto Delegato o società terze specificamente incaricate e, in base al rispetto dei requisiti suindicati, verranno validati o invalidati; l’esito della verifica sarà visualizzabile dal Partecipante nella propria area riservata. Resta escluso sin da ora l’accesso da parte della Società Promotrice ai suddetti Documenti di Acquisto; ove la Società Promotrice dovesse avere necessità di accedere ai suddetti Documenti di Acquisto, l’accesso verrà effettuato secondo le modalità che verranno concordate tra Società Promotrice e Soggetto Delegato.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali Documenti di Acquisto non pervenuti per disguidi di natura tecnica o di qualunque altro genere ad essa non imputabili.

(1) Il costo di connessione a internet rimane a carico del potenziale Partecipante e dipende esclusivamente dal proprio piano tariffario. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale impossibilità del potenziale Partecipante di accedere al Sito e/o iscriversi e/o caricare i documenti di acquisto dovuta a cause ad essa non imputabili (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: indisponibilità temporanea della rete, sovraccarico di rete, restrizioni dettate dalla configurazione del proprio terminale, utilizzo di un browser non più supportato, ecc.). I dati dei Partecipanti risiedono in un server ubicato in Italia.
(2) Non sono ammessi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo): documenti di acquisto diversi da un DDT o da una fattura immediata (es. fattura differita, scontrino; ricevuta fiscale; ecc.); documenti di acquisto emessi nei confronti di un soggetto diverso dall’Installatore che lo ha caricato; documenti di acquisto non leggibili e/o incompleti; documenti di acquisto non recanti almeno un Prodotto Bosch; documenti di acquisto aventi data anteriore al 01.05.2026 o successiva al 31.07.2026; documenti di acquisto che non riportano il modello e/e il codice articolo del Prodotto Bosch e/o in cui non siano chiaramente individuabili i Prodotti Bosch acquistati; DDT emessi per “conto lavorazione”).

Meccanica dell’operazione a premi

8. Meccanismo premiante

8.1. Ripartizione in due gruppi

I Partecipanti che si iscrivono al Concorso misto verranno ripartiti in due gruppi (definiti rispettivamente “Gruppo eRally” e “Gruppo Standard”) sulla base di quanto di seguito riportato:

  • se il Partecipante risulta già registrato sul portale Professionisti Bosch www.professional.bosch-homecomfort.it (e dunque la Partita IVA indicata dal Partecipante nel Sito in fase di iscrizione corrisponde alla Partita IVA di una società di installazione professionale termoidraulica ed elettrica già registrata sul menzionato portale) e se tale Partecipante ha aderito alla iniziativa della Società Promotrice denominata eRally nell’anno 2026 oppure ha aderito alla iniziativa della Società Promotrice denominata eRally nell’anno 2025 raggiungendo il target ivi previsto, il Partecipante verrà inserito nel Gruppo eRally;

  • tutti gli altri Partecipanti verranno invece inseriti nel Gruppo Standard.

Ai fini della ripartizione fanno fede esclusivamente i dati in possesso della Società Promotrice.

8.2. Maturazione dei punti

Il Partecipante potrà maturare punti come di seguito precisato:

  1. Acquistato: per ciascun Prodotto Bosch oggetto del Concorso misto acquistato e validato secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 7, il Partecipante maturerà un determinato numero di punti secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 28; resta inteso che il numero di punti che il Partecipante maturerà è diverso a seconda che il Partecipante appartenga al Gruppo eRally o al Gruppo Standard, così come riportato al successivo paragrafo 28.

  2. Benvenuto: per i soli Partecipanti rientranti nel Gruppo Standard, il Partecipante maturerà un bonus di 50 punti una tantum nel momento in cui verrà validato il primo Documento di Acquisto di un Prodotto Bosch caricato secondo quanto indicato al paragrafo 7.

  3. Bonus aggiuntivi: la Società Promotrice si riserva la facoltà di introdurre eventuali bonus aggiuntivi che consentiranno all’Installatore di maturare ulteriori punti; le specifiche dei bonus verranno portate a conoscenza dei Partecipanti con le modalità indicate al paragrafo 22.

  4. Soglia minima e massima: è prevista una soglia minima di 800 punti, al di sotto della quale non è consentito richiedere alcun premio; viene altresì posta una soglia massima di 6.000 punti oltre la quale, indipendentemente dagli acquisti di Prodotti Bosch effettuati, non vengono più erogati punti.

In base ai punti maturati, il Partecipante può richiedere uno o più premi in palio indicati al successivo paragrafo 29. Ai Partecipanti non è data facoltà di cedere a terzi i punti maturati.

La Società Promotrice si riserva la facoltà – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 – di integrare e/o modificare i Prodotti Bosch oggetto del Concorso misto e/o il meccanismo premiante, sempreché tale integrazione e/o modifica introduca condizioni più favorevoli e non leda i diritti già acquisiti dai Partecipanti; ogni integrazione o modifica verrà portata a conoscenza dei Partecipanti con le modalità indicate al paragrafo 22.

9. Premi in palio

I premi in palio sono valorizzati in punti e sono elencati al paragrafo 29.

10. Montepremi

Per l’operazione a premi, alla data di redazione del presente regolamento (ovvero alla data del 10.04.2026) si presume di erogare premi per un montepremi presunto di 115.000€ (IVA esclusa), salvo conguaglio.

11. Richiesta dei premi

I premi possono essere richiesti entro e non oltre il 15.09.2026; decorso tale termine, sono annullati tutti i diritti acquisiti. Per richiedere i premi è sufficiente per l’Installatore accedere con le proprie credenziali personali al Sito e scegliere uno o più premi sulla base dei punti disponibili. Alla richiesta dei premi, i punti corrispondenti ai premi richiesti vengono detratti dai punti disponibili. Una volta effettuata la richiesta dei premi non è possibile né modificare, né annullare la stessa.

Meccanica del concorso a premi

12. Meccanismo premiante

Gli Installatori che avranno raggiunto la soglia minima di 800 punti (maturati secondo quanto previsto al paragrafo 8.2) verranno automaticamente ammessi all’estrazione del premio in palio di cui al seguente paragrafo 13 con una probabilità di estrazione pari al numero dei Prodotti Bosch acquistati e validati secondo quanto previsto al paragrafo 7.

13. Premio in palio

Il premio in palio è costituito da uno Scooter Honda SH125 abs Sport GT ym26 (inclusa immatricolazione e messa su strada) del valore alla data di redazione del presente regolamento (ovvero alla data del 10.04.2026) di 3.750,00€ + IVA.

14. Individuazione del vincitore

L’assegnazione del premio in palio di cui al paragrafo 13 avverrà entro il 31.10.2026 alla presenza di un funzionario incaricato dal responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio territorialmente competente. Verrà predisposto un tabulato elettronico contenente l’elenco dei Partecipanti ammessi, come previsto al paragrafo 12; ognuno di essi costituirà un record all’interno del tabulato elettronico. Per la creazione del tabulato elettronico faranno fede esclusivamente i dati in possesso della Società Promotrice. Saranno estratti casualmente 20 record: al primo estratto sarà assegnato il premio in palio di cui al paragrafo 13; i successivi 19 estratti fungeranno da riserve che, nel caso, subentreranno nell’ordine. Per l’assegnazione verrà utilizzato un software di estrazione casuale che risiede in un server ubicato in Italia.

15. Comunicazione di vincita

La comunicazione di vincita viene inviata (3) dalla Società Promotrice o dal Soggetto Delegato tramite e-mail entro 30 giorni lavorativi dalla data di assegnazione all’indirizzo e-mail inserito in fase di iscrizione al Sito. Insieme alla comunicazione di vincita verranno fornite le istruzioni per la convalida della vincita (vedi paragrafo 16).

(3) La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardata o mancata ricezione della e-mail dovuta a cause ad essa non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’e-mail fornita sia errata o incompleta o inesistente o non più attiva; la mailbox destinataria risulti piena; non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail; la mailbox destinataria risulti disabilitata; l’e-mail sia inserita in una black-list; la mailbox destinataria inoltri in automatico il messaggio nella cartella spam o pubblicità; ecc.).

16. Convalida della vincita

Entro e non oltre 10 giorni calendario dalla data di invio della e-mail di comunicazione di vincita, il Partecipante vincitore dovrà trasmettere via e-mail al recapito fornito tutti i dati, i documenti ed i recapiti richiesti nella comunicazione di vincita (ovvero una propria visura camerale aggiornata e i dati di contatto di un referente quali nominativo, e-mail, telefono).

In caso di mancata o incompleta comunicazione di tutto quanto richiesto entro il termine suindicato, in caso di irreperibilità del vincitore, dati non veritieri, in caso di qualsiasi irregolarità così come nel caso in cui dalla visura camerale il Partecipante vincitore risultasse non in regola con i requisiti di partecipazione, la vincita verrà invalidata ed il premio verrà assegnato alla prima riserva utile che dovrà a sua volta rispettare la medesima procedura suindicata.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione, a causa di eventuali disguidi tecnici o cause di qualunque altro genere ad esso non imputabili, della documentazione richiesta al vincitore per confermare la vincita.

17. Precisazioni sulla consegna del premio di cui al paragrafo 13

Il premio in palio di cui al paragrafo 13 verrà intestato al Partecipante vincitore. Il colore dello scooter non è una opzione a scelta del Partecipante vincitore. Il premio in palio di cui al paragrafo 13 sarà reso disponibile per il ritiro successivamente alle obbligatorie pratiche di immatricolazione (a carico della Società Promotrice) e delle obbligatorie pratiche di assicurazione (a carico del Partecipante vincitore). Il premio in palio di cui al paragrafo 13 dovrà essere ritirato dal Partecipante vincitore entro 30 giorni dal momento in cui sarà messo a disposizione per il ritiro. La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al Partecipante vincitore l’autorizzazione a pubblicare notizia sui propri social dell’aggiudicazione del suddetto premio e della relativa consegna.

18. ONLUS beneficiaria

Il premio, se non richiesto o non assegnato, diverso da quello rifiutato, sarà devoluto alla ONLUS Fondazione Pane Quotidiano ETS con sede legale a Milano, Viale Toscana 28, C.F. 80144330158 eventualmente sotto forma di beni e/o servizi maggiormente utili alle finalità della ONLUS. Nel caso in cui il Partecipante vincitore rifiutasse espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della Società Promotrice.

Informazioni generali

19. Precisazione sui premi in palio

I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro o equivalenti, non sono rimborsabili né è data facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.

20. Consegna dei premi

La consegna dei premi sarà a carico della Società Promotrice e sarà effettuata in maniera tale da garantire la consegna del premio al vincitore, restando inteso che la stessa avverrà esclusivamente su territorio nazionale italiano.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto senza alcuna spesa a loro carico entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di assegnazione/richiesta o dal termine del Concorso misto.
Qualora la consegna dei premi avvenga tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna di premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente diritto al premio, o chi è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica (tale riserva è da indicare chiaramente sulla bolla di consegna).
Qualora il premio, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 29, sia costituito da buoni, gli stessi - in quanto digitali - vengono resi disponibili all’interno della propria area riservata del Sito e/o inviati (4) via e-mail.
Qualora un premio in palio non dovesse essere più disponibile, verrà sostituito con altro premio di almeno pari valore. Gli aventi diritto non potranno pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato sul materiale pubblicitario – che ha valore puramente indicativo – venga ugualmente consegnato nella forma e/o marchio e/o modello e/o colore pubblicizzati.
Per i premi consegnati vale la garanzia del produttore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. La Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi o dall’uso dei premi effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.

(4) La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardata o mancata ricezione della email dovuta a cause ad essa non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’email fornita sia errata o incompleta o inesistente o non più attiva; la mailbox destinataria risulti piena; non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email; la mailbox destinataria risulti disabilitata; l’email sia inserita in una black-list; la mailbox destinataria inoltri in automatico il messaggio nella cartella spam o pubblicità; ecc.).

21. Cauzione

È stata prestata cauzione di 26.750€ – pari alla somma del 100% del montepremi netto del concorso a premi (3.750€ IVA esclusa) e del 20% del montepremi netto presunto dell’operazione a premi (115.000€ IVA esclusa) – con scadenza 31.10.2027 a favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

22. Informazione ai Partecipanti

I Partecipanti saranno informati tramite il Sito e ogni altro mezzo che la Società Promotrice riterrà opportuno. Il regolamento completo sarà pubblicato sul Sito www.comfort-champion.it. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.

23. Motivi di esclusione

La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole, limiti e condizioni stabiliti nel presente regolamento; saranno esclusi quei partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento del meccanismo premiante o eludere limiti e condizioni di partecipazione previsti nel presente regolamento. La Società Promotrice, anche per il tramite del Soggetto Delegato e/o di società terze incaricate dalla stessa, si riserva la facoltà di effettuare controlli e iniziative correttive, anche a campione, al fine di verificare il corretto svolgimento del Concorso misto e l’assenza di condotte in violazione del presente regolamento. La Società Promotrice si riserva altresì la facoltà di intraprendere ogni più ampia azione, nei confronti di comportamenti fraudolenti o non consentiti, a tutela dei propri interessi e del corretto svolgimento del presente Concorso misto. L’esclusione di un Partecipante comporta l’annullamento di tutti i punti da esso maturati.
I Partecipanti che risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del Concorso misto non potranno vedersi attribuito e/o consegnato i premi richiesti e/o il premio eventualmente vinto.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso misto, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

24. Trattamento dei dati personali

I dati dei Partecipanti saranno trattati da Robert Bosch S.p.A. società unipersonale al fine di gestire la partecipazione al Concorso misto e l’invio dei relativi premi. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma in caso di mancato conferimento non sarà possibile dare seguito alla partecipazione.
I dati personali potranno essere comunicati, sempre al fine di gestire la partecipazione al Concorso misto, ad altre società del Gruppo Bosch, nonché alla pubblica amministrazione nei casi previsti dalla legge. I dati personali verranno conservati per tutta la durata del Concorso misto, più l’eventuale periodo previsto dalla legge. Il Titolare del trattamento è Robert Bosch S.p.A. società unipersonale, via M.A. Colonna 35, Milano.
Il trattamento verrà effettuato sia attraverso supporti cartacei che elettronici. I dati potranno essere trattati, oltre che da Robert Bosch S.p.A. società unipersonale, anche dal Soggetto Delegato in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per determinate attività legate al Concorso misto.
Ai Partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), che potranno esercitare, utilizzando il seguente link, così come per segnalare casi di violazione della privacy: https://request.privacy-bosch.com.
Per ogni eventuale necessità di comunicazione in merito al trattamento dei dati personali, i Partecipanti possono contattare il Data Privacy Officer (DPO) al seguente indirizzo e-mail: DPO@bosch.com.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono consultabili nelle pagine dedicate all’iniziativa del Sito www.comfort-champion.it.

25. Rinuncia alla rivalsa. Versamento della ritenuta

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori (art. 30 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600). La Società Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

26. Accettazione del regolamento

La partecipazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione e riserva alcuna.

27. Normativa di riferimento

La Società Promotrice, per quanto non indicato nel presente regolamento, si rimette al D.P.R. 26.10.2001, n. 430.

28. Elenco dei Prodotti Bosch oggetto del Concorso misto e loro punteggio

Vedi la sezione "Prodotti in promozione".

29. Elenco dei premi in palio dell’operazione a premi

Vedi la sezione "PREMI".